
COSA SONO le comunità energetiche?
In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, i cittadini di tutto il mondo devono cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per costruire una società più sostenibile.
Una comunità energetica rinnovabile è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che condividono un progetto per la produzione di energia rinnovabile in loco e i benefici economici e sociali che ne derivano.
Il cittadino non si limita al ruolo passivo di consumatore, ma produce energia da fonti rinnovabili che può consumare, scambiare con altri utenti, accumulare per un consumo successivo o immettere in rete. Così facendo, il cittadino può godere di una relativa autonomia e di benefici economici.
CHI SONO
gli interessati
Strutture pubbliche: Amministrazioni Comunali, Enti territoriali che mirano alla decarbonizzazione dei propri immobili per renderli più sostenibili e ridurre i costi energetici.
Produttori: cittadini e PMI titolari di impianti utili alla produzione di energia rinnovabile possono ottenere un risparmio in bolletta ed ulteriori benefici per l’energia ceduta alla rete.
Consumatori: cittadini e PMI che, pur non avendo propri impianti di produzione energetica, possono ottenere benefici economici grazie all’energia elettrica condivisa, prodotta dalla comunità energetica.
QUALI SONO
i benefici
BENEFICI SOCIALI
Le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico, soddisfando il fabbisogno energetico della popolazione in modo del tutto sostenibile, senza ricorrere all’utilizzo dei combustibili fossili.
BENEFICI ECONOMICI
Grazie agli incentivi derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità genera un “reddito energetico” da redistribuire che si traduce in un calo dei costi in bolletta, a cui si aggiungono i meccanismi degli incentivi del GSE.
BENEFICI AMBIENTALI
La diffusione delle fonti rinnovabili a discapito di quelle fossili e delle conseguenti emissioni nocive dei gas responsabili dell’effetto serra, in favore di un migliore stato di salute degli ecosistemi ambientali. Inoltre, grazie alla minore distanza da coprire e all’autoconsumo diretto da parte dei membri, si evita la dispersione di energia dovuta a perdite di rete.

se vuoi approfondire...
La transizione Energetica
La transizione energetica, intesa come nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, è sempre più necessaria e urgente. Per fai sì che ciò avvenga, vanno innescati cambiamenti culturali basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei consumi. In tale contesto, l’attivazione di nuove forme di azione collettiva e di economie collaborative, unite alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, costituiscono i punti cardine della transizione energetica, oltre a rappresentare un’opportunità per la creazione di nuovi modelli di “green economy”.
In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tutto il mondo stanno già unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile.
In quest’ottica, il cittadino diventa “prosumer”: l’utente non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte; la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Pertanto, il prosumer è un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici e può godere non solo di una relativa autonomia ma anche di benefici economici.
La figura innovativa del “prosumer” vede una sua possibile attuazione attraverso le comunità energetiche (CE), il nuovo orizzonte energetico che consente di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.
• COMUNITA’ ENERGETICHE: COSA SONO?
Una comunità energetica è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, decidono di condividere un progetto per la produzione di energia rinnovabile (attraverso impianti energetici locali) e i benefici economici e sociali che ne derivano.
Le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico, soddisfando il fabbisogno energetico della popolazione in modo del tutto sostenibile, senza ricorrere all’utilizzo dei combustibili fossili.
Ricapitolando, le CER sono un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria, costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese PA, con l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.
• COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA
La prima azione da intraprendere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, attività commerciali, enti pubblici o privati e piccole e medie imprese. Per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto ed è per questo che le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione riconosciuta o della cooperativa.
Il passo successivo vede l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Ad esempio, una PMI oppure una PA possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o struttura pubblica, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità. In egual modo possono costituirsi comunità di quartiere, comunità agricole, etc.
L’impianto, inoltre, non deve essere necessariamente di proprietà della comunità, ma può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.
Una volta reso operativo l’impianto, la comunità può fare istanza, anche delegando un’azienda esterna, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge. Tali incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione. Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici. Inoltre, tale energia può anche essere immagazzinata in sistemi di accumulo (es. batterie elettrochimiche agli ioni di litio) per essere poi utilizzata nel caso in cui le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (es. di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (es. per far fronte a picchi di domanda).
Attraverso un contratto di diritto privato, ciascuna comunità stabilisce come ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta: i guadagni della vendita dell’energia in eccesso possono essere ripartiti in modo uguale fra tutti i soci privilegiando, nella suddivisione degli incentivi, i soggetti che si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione di energia o addirittura premiare quanti hanno messo a disposizione i propri impianti per il beneficio comune.
Praticamente, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità stessa. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione del costo della bolletta.
• VANTAGGI E BENEFICI DELLE CER
In un’ottica economica, grazie agli incentivi derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità genera un “reddito energetico” da redistribuire che si traduce in un calo dei costi in bolletta, a cui si aggiungono i meccanismi degli incentivi del GSE.
Tra i vantaggi ambientali delle CER c’è la diffusione delle fonti rinnovabili a discapito di quelle fossili e delle conseguenti emissioni nocive dei gas responsabili dell’effetto serra, in favore di un migliore stato di salute degli ecosistemi ambientali. Inoltre, grazie alla minore
distanza da coprire e all’autoconsumo diretto da parte dei membri, si evita la dispersione di energia dovuta a perdite di rete.
Nel contesto sociale, si stimola l’aggregazione degli individui sul territorio e si educano i cittadini in materia di sostenibilità, generando benefici per il territorio e per le persone che lo abitano. Tutto ciò rappresenta una valida alternativa per accrescere la consapevolezza dei consumatori sull’importanza delle risorse, promuovendo comportamenti idonei e specifici a contrastare la povertà energetica.
• LA NORMATIVA SULLE CER
Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che recepisce le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili contenute all’interno della più ampia Direttiva Europea n. 2001 dell’11 dicembre 2018 (“Renewable Energy Directive Recast”), detta anche RED II, in materia di sostenibilità energetica.
In tale contesto, gli associati mantengono il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica sul libero mercato e, nel caso lo ritengano opportuno, possono uscire dalla comunità quando lo desiderano. La legge non fa riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma il fotovoltaico, senza dubbio, si presta a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento.
Relativamente al dimensionamento, all’allacciamento e all’età degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, il D.Lgs. 199/2021 stabilisce che possano avere una potenza complessiva fino a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città) su cui insistono gli iscritti alla comunità.
Inoltre, possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs., purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
L’energia immessa in rete (valorizzata al prezzo di mercato) sommata all’incentivazione e alla restituzione tariffaria, previsti dal DL 162/2019 e aggiornati periodicamente, fanno sì che tutti gli iscritti a una comunità energetica ottengano complessivamente un beneficio economico sostanzioso, con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni.
In conclusione, le CER rappresentano l’innovazione energetica sostenibile a livello locale e la loro diffusione contribuirà significativamente ad aumentare la partecipazione dei cittadini nella gestione delle risorse energetiche in un’ottica di transizione verso un futuro più “green” e decentralizzato.
La transizione energetica, intesa come nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, è sempre più necessaria e urgente. Per fai sì che ciò avvenga, vanno innescati cambiamenti culturali basati sul risparmio energetico e l’efficienza dei consumi. In tale contesto, l’attivazione di nuove forme di azione collettiva e di economie collaborative, unite alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, costituiscono i punti cardine della transizione energetica, oltre a rappresentare un’opportunità per la creazione di nuovi modelli di “green economy”.
In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tutto il mondo stanno già unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile.
In quest’ottica, il cittadino diventa “prosumer”: l’utente non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte; la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Pertanto, il prosumer è un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici e può godere non solo di una relativa autonomia ma anche di benefici economici.
La figura innovativa del “prosumer” vede una sua possibile attuazione attraverso le comunità energetiche (CE), il nuovo orizzonte energetico che consente di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.
• COMUNITA’ ENERGETICHE: COSA SONO?
Una comunità energetica è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, decidono di condividere un progetto per la produzione di energia rinnovabile (attraverso impianti energetici locali) e i benefici economici e sociali che ne derivano.
Le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico, soddisfando il fabbisogno energetico della popolazione in modo del tutto sostenibile, senza ricorrere all’utilizzo dei combustibili fossili.
Ricapitolando, le CER sono un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria, costituito da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese PA, con l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.
• COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA
La prima azione da intraprendere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, attività commerciali, enti pubblici o privati e piccole e medie imprese. Per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto ed è per questo che le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione riconosciuta o della cooperativa.
Il passo successivo vede l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Ad esempio, una PMI oppure una PA possono installare un impianto fotovoltaico, rispettivamente sul proprio stabilimento produttivo o struttura pubblica, e condividere l’energia prodotta e immessa in rete con i cittadini del Comune che hanno deciso di far parte della comunità. In egual modo possono costituirsi comunità di quartiere, comunità agricole, etc.
L’impianto, inoltre, non deve essere necessariamente di proprietà della comunità, ma può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo.
Una volta reso operativo l’impianto, la comunità può fare istanza, anche delegando un’azienda esterna, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge. Tali incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione. Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici. Inoltre, tale energia può anche essere immagazzinata in sistemi di accumulo (es. batterie elettrochimiche agli ioni di litio) per essere poi utilizzata nel caso in cui le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (es. di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (es. per far fronte a picchi di domanda).
Attraverso un contratto di diritto privato, ciascuna comunità stabilisce come ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta: i guadagni della vendita dell’energia in eccesso possono essere ripartiti in modo uguale fra tutti i soci privilegiando, nella suddivisione degli incentivi, i soggetti che si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione di energia o addirittura premiare quanti hanno messo a disposizione i propri impianti per il beneficio comune.
Praticamente, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità stessa. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione del costo della bolletta.
• VANTAGGI E BENEFICI DELLE CER
In un’ottica economica, grazie agli incentivi derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità genera un “reddito energetico” da redistribuire che si traduce in un calo dei costi in bolletta, a cui si aggiungono i meccanismi degli incentivi del GSE.
Tra i vantaggi ambientali delle CER c’è la diffusione delle fonti rinnovabili a discapito di quelle fossili e delle conseguenti emissioni nocive dei gas responsabili dell’effetto serra, in favore di un migliore stato di salute degli ecosistemi ambientali. Inoltre, grazie alla minore
distanza da coprire e all’autoconsumo diretto da parte dei membri, si evita la dispersione di energia dovuta a perdite di rete.
Nel contesto sociale, si stimola l’aggregazione degli individui sul territorio e si educano i cittadini in materia di sostenibilità, generando benefici per il territorio e per le persone che lo abitano. Tutto ciò rappresenta una valida alternativa per accrescere la consapevolezza dei consumatori sull’importanza delle risorse, promuovendo comportamenti idonei e specifici a contrastare la povertà energetica.
• LA NORMATIVA SULLE CER
Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che recepisce le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili contenute all’interno della più ampia Direttiva Europea n. 2001 dell’11 dicembre 2018 (“Renewable Energy Directive Recast”), detta anche RED II, in materia di sostenibilità energetica.
In tale contesto, gli associati mantengono il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica sul libero mercato e, nel caso lo ritengano opportuno, possono uscire dalla comunità quando lo desiderano. La legge non fa riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma il fotovoltaico, senza dubbio, si presta a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento.
Relativamente al dimensionamento, all’allacciamento e all’età degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, il D.Lgs. 199/2021 stabilisce che possano avere una potenza complessiva fino a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città) su cui insistono gli iscritti alla comunità.
Inoltre, possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs., purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
L’energia immessa in rete (valorizzata al prezzo di mercato) sommata all’incentivazione e alla restituzione tariffaria, previsti dal DL 162/2019 e aggiornati periodicamente, fanno sì che tutti gli iscritti a una comunità energetica ottengano complessivamente un beneficio economico sostanzioso, con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni.
In conclusione, le CER rappresentano l’innovazione energetica sostenibile a livello locale e la loro diffusione contribuirà significativamente ad aumentare la partecipazione dei cittadini nella gestione delle risorse energetiche in un’ottica di transizione verso un futuro più “green” e decentralizzato.