Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025 (convertito dalla legge n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, noto come “Decreto Sicurezza 2025”.
La circolare interviene in particolare sui profili che incidono sull’attività di vigilanza, delineando un rafforzamento significativo degli obblighi a carico dei datori di lavoro e una riorganizzazione di alcuni strumenti di prevenzione.
Ma vediamo nel concreto di analizzare i principali temi affrontati.
- Vigilanza, appalto e subappalto: più responsabilità nella filiera
Il legislatore conferma la centralità della responsabilità lungo la catena degli appalti. L’INL richiama l’attenzione su una maggiore tracciabilità dei soggetti coinvolti e su un rafforzamento dei controlli nei cantieri e nei contesti ad alto rischio.
La logica è chiara: contrastare fenomeni di frammentazione “opaca” delle responsabilità. Si consolida un modello di vigilanza integrata, in cui la verifica documentale (contratti, idoneità tecnico-professionale, DURC, ecc.) assume un peso quasi pari a quella ispettiva sul campo.
- Badge di cantiere: tracciabilità come presidio di legalità
Tra le misure più operative vi è il rafforzamento dell’obbligo di badge identificativo nei cantieri.
Non si tratta di un adempimento meramente formale. Il badge diventa strumento di contrasto al lavoro irregolare e di immediata identificazione dei lavoratori presenti. In prospettiva, potrà integrarsi con sistemi digitali di controllo accessi, aumentando la trasparenza delle presenze in cantiere.
- Patente a crediti: prevenzione attraverso il “rating” di affidabilità
La patente a crediti si conferma uno degli strumenti cardine del nuovo impianto. Il sistema premiale/punitivo incide direttamente sulla possibilità di operare nei cantieri.
Il passaggio è culturale prima ancora che normativo: dalla repressione ex post alla selezione preventiva degli operatori affidabili. Tuttavia, sarà cruciale la chiarezza dei criteri di attribuzione e decurtazione dei crediti, per evitare contenziosi e incertezze applicative.
- Comunicazioni obbligatorie e domicilio digitale: verso una vigilanza “paperless”
La circolare richiama l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale e ribadisce l’importanza delle comunicazioni telematiche.
Il rafforzamento del domicilio digitale comporta una maggiore responsabilizzazione delle imprese: la mancata consultazione delle comunicazioni non potrà essere facilmente opposta come giustificazione. Si consolida un modello di vigilanza digitale, più rapido ma anche più stringente.
- Notifica preliminare e Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
Particolare attenzione è dedicata alla notifica preliminare nei cantieri e alle disposizioni sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Nel settore agricolo, il collegamento tra sicurezza e legalità del lavoro diventa strutturale. L’iscrizione alla RLAQ assume una valenza non solo reputazionale ma anche sostanziale, in termini di controllo e prevenzione del caporalato.
- DPI, scale, cadute dall’alto: rafforzamento delle misure tecniche
Il decreto interviene su dispositivi di protezione individuale, requisiti di sicurezza delle scale e sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
Qui il legislatore sembra rispondere a dati infortunistici consolidati: cadute dall’alto e uso improprio di attrezzature restano tra le principali cause di infortunio grave e mortale. L’inasprimento dei requisiti tecnici mira a ridurre il margine di discrezionalità nell’adozione delle misure di prevenzione.
- Formazione e modelli di organizzazione (MOG): prevenzione “organizzativa”
Ampio spazio è dedicato alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione.
La formazione non è più solo obbligo formale, ma elemento valutabile anche nell’ambito della patente a crediti e dei sistemi organizzativi aziendali. I MOG, se correttamente implementati, diventano uno strumento strategico di governance del rischio e non soltanto un presidio difensivo ex D.Lgs. 231/2001.
- Sorveglianza sanitaria e protezione civile
La circolare affronta anche la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le novità in materia di sorveglianza sanitaria.
L’estensione o precisazione degli obblighi nei confronti dei volontari rappresenta un punto delicato: occorre bilanciare la natura solidaristica dell’attività con la necessità di garantire standard minimi di sicurezza.
- Misure contro condotte violente o moleste
Il decreto introduce misure di prevenzione rispetto a comportamenti violenti o molesti nei luoghi di lavoro.
È un segnale importante: la sicurezza non è più solo tecnica o antinfortunistica, ma include il benessere organizzativo e la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Si rafforza l’idea di SSL come sistema integrato di protezione.
In conclusione, possiamo dire che la circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che il “Decreto Sicurezza 2025” non si limita a introdurre nuovi obblighi, ma ridisegna l’approccio alla vigilanza:
- più prevenzione che repressione;
- più tracciabilità e digitalizzazione;
- maggiore responsabilizzazione lungo tutta la filiera produttiva.
Per le imprese, il messaggio è chiaro: la compliance in materia di salute e sicurezza non può più essere gestita in modo episodico. È necessario un sistema strutturato, documentato e costantemente aggiornato.
Autore: Savino Santarella